La nuova regolamentazione dei c.d. “altri fondi di capitale” in società di capitali slovacche

  • June 21, 2018

undefined Articolo redatto da JUDr. Pavol Biksadský, LL.M., advokát e Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát, dello Studio legale Biksadský & Partners
www.biksadsky-partners.com

Dal 1/1/2018 è entrata in vigore la riforma della legge slovacca n. 513/1991 G.U., Codice di Commercio (di seguito solo “CdC”), la quale ha introdotto ex novo la regolamentazione dei fondi di capitale (in slovacco “kapitálové fondy”) di società di capitali slovacche; nella presente trattazione, ci si focalizzerà su come questa nuova disciplina abbia impatto sulle “s.r.o.” (“spoločnosť s ručením obmedzením”, forma societaria pressoché equivalente alla società a responsabilità limitata italiana), ma tendenzialmente vale anche per le “a.s.” (“akciová spoločnosť”, forma societaria pressoché equivalente alla società per azioni italiana), salvo alcuni necessari aggiustamenti.

Alla stregua di siffatta nuova regolamentazione, per le s.r.o. che formano o distribuiscono ai soci somme di denaro (o altre prestazioni in natura) allocate in fondi di capitale, è assolutamente indispensabile modificare il proprio contratto sociale (“spoločenská zmluva” se la s.r.o. è composta da più di un socio) o il proprio atto costitutivo (“zakladateľská listina” se la s.r.o. è composta da un socio), nonché adeguare le delibere assembleari (se la s.r.o. è composta da più soci) o le decisioni del socio unico (se la s.r.o. è composta da un socio) aventi ad oggetto la formazione e/o la distribuzione dei fondi di capitali.

L’analisi della questione quivi trattata parte dal rilievo per cui la normativa slovacca previgente al 1/1/2018 del CdC e dalla legge slovacca n. 431/2002 G.U. sulla contabilità (di seguito solo “legge contabilità”) non prendeva affatto in alcuna considerazione il fenomeno per cui nella contabilità delle società di capitali slovacche veniva frequentemente annoverato il “conto 413”, denominato “ostatné kapitálové fondy” e che in italiano significa “altri fondi di capitale”.

L’unica traccia nell’ordinamento slovacco sul conto 413-altri fondi di capitale era rinvenibile al § 59 comma 6 del Provvedimento del Ministero delle finanze della Repubblica slovacca del 16/12/2002 n. 23054/2002-92 (di seguito solo “Provvedimento”), ai sensi del quale “Al conto 413 – Altri fondi di capitale si contabilizzano gli altri conferimenti nel capitale in denaro e in natura, che in sede di loro formazione non aumentano il capitale sociale dell’unità contabile e non vi è per essi nei precedenti conti di questo gruppo di conti un singolo sintetico conto. In favore del conto si contabilizza in particolare il patrimonio confluito gratuitamente nella società dai soci […]”, laddove per “unità contabile” si intende il soggetto obbligato a tenere le scritture contabili e a depositare il bilancio (§ 1 della legge contabilità), quindi inclusa la s.r.o.

La sopra riportata fedele e letterale traduzione – dallo slovacco all’italiano - della definizione del conto 413 si può così spiegare meglio: gli altri fondi di capitale sono – in sintesi e limitatamente ai fini che qui interessano - le somme di denaro versate dai soci o le prestazioni in natura rese dai soci gratuitamente in favore della s.r.o. che (i) non ne aumentano il capitale sociale (conto 411) e (ii) non ne incrementano il fondo di riserva (conto 417), ma che formano e sono parte del suo patrimonio netto. Ancora, possono definirsi in via residuale come emolumenti dei soci in favore della s.r.o. diversi dai conferimenti nel capitale sociale, dai versamenti nel fondo di riserva e dai finanziamenti/prestiti dei soci.

Infatti - in un’ottica comparativa rispetto ai prestiti dei soci, ai conferimenti nel capitale sociale e al fondo di riserva - gli altri fondi di capitale versati dai soci della s.r.o. alla s.r.o. presentano i seguenti caratteri distintivi:

1.    sono mezzi di finanziamento propri della società (a differenza dei prestiti dei soci che sono mezzi di finanziamento esterni);

2.    formano il patrimonio netto della società e quindi rappresentano uno strumento di tutela dei creditori della s.r.o. (a differenza dei prestiti dei soci che sono invece debiti della società);

3.    sono segnati come voci passive in bilancio alla pagina delle passività - “Strana pasív” (analogamente al capitale sociale - voce “základné imanie”, al fondo di riserva - voce “zákonný rezervný fond” ed ai prestiti dei soci - voce “záväzky voči spoločníkom”);

4.    salvo che dal contratto sociale o dall’atto costitutivo o da delibera assembleare o da decisione del socio unico o da specifici accordi tra i soci risulti diversamente, la loro restituzione ai soci avviene in misura proporzionale al versamento del conferimento nel capitale sociale di ciascun socio (a differenza dei prestiti dei soci che sono restituiti ai soci dalla società nella misura del prestito erogato);

5.    non fruttano interessi (a differenza dei prestiti dei soci, che normalmente devono essere restituiti con gli interessi);

6.    possono essere distribuiti tra i soci della società (a differenza dei conferimenti nel capitale sociale della società che non possono essere restituiti, salvo eventualmente in sede di riduzione del capitale sociale);

7.    non occorre iscrivere nel Registro delle imprese il loro versamento (a differenza dei conferimenti nel capitale sociale, che invece devono essere ivi iscritti);

8.    il loro versamento non richiede modifica del contratto sociale o dell’atto costituivo (a differenza dei conferimenti nel capitale sociale, che invece comportano tale modifica);

9.    nel caso in cui il loro oggetto fosse una prestazione in natura, non occorre la perizia per quantificarne il valore (a differenza del conferimento in natura nel capitale sociale);

10.    non è previsto un loro importo minimo (a differenza dei conferimenti nel capitale sociale, per i quali la legge stabilisce importi minimi cui devono ammontare);

11.    la loro formazione è del tutto facoltativa (a differenza dei conferimenti nel capitale sociale e del fondo di riserva, entrambi obbligatori per legge);

12.    non è previsto un importo minimo annuo del quale devono essere incrementati (a differenza del fondo di riserva, che per le s.r.o. deve essere incrementato ogni anno del 5% degli utili conseguiti, se conseguiti, e fino al 10% dell’ammontare del capitale sociale);

13.    non è previsto un loro importo massimo (a differenza del fondo di riserva, per le s.r.o. è il 10% dell’ammontare del capitale sociale, salva la facoltà di aumentarlo ulteriormente).

Come noto, nella prassi imprenditoriale è decisamente frequente il versamento dei soci in conto capitale e la mancata regolamentazione in Slovacchia di quest’operazione contabile creava alcuni problemi (in primis sulla formazione e sull’utilizzo dei fondi di capitale), dei quali la sopracitata riforma del CdC si è occupata inserendo nel CdC il § 217a e modificando i §§ 123 e 179.

Prima di passare in rassegna alcune delle summenzionate norme, merita premettere che il legislatore slovacco della riforma ha utilizzato il termine “kapitálový fond z príspevkov spoločníkov” che noi abbiamo tradotto con “fondo di capitale dai contributi dei soci”, ma ben si potrebbe utilizzare la dizione “fondo di capitale dai versamenti dei soci”; tale inciso non è altro che la trasposizione nella terminologia giuridica della dizione contabile “altri fondi di capitale” di cui al conto 413. Sempre dal punto di vista della terminologia, il legislatore della riforma ha utilizzato il termine “contributo” (“príspevok”), anziché “conferimento”, volendo quindi discostarsi dalla terminologia utilizzata dal § 59 comma 6 del Provvedimento e diversificare il versamento in conto capitale dal conferimento (“vklad”) nel capitale sociale.

Il nuovo § 217a del CdC – rubricato “Fondi di capitale dai contributi” – prevede al suo primo comma diverse disposizioni circa la formazione del fondo di capitale nella s.r.o.; parafrasando tale norma e tenendo conto del richiamo operato dall’ultimo capoverso del § 123 comma 2 del CdC, si evince che:

a)    la s.r.o. può formare fondi di capitale dai contributi dei soci (quindi è del tutto facoltativo);

b)    la formazione del fondo di capitale con i contributi dei soci deve essere disciplinata nel contratto sociale o nell’atto costitutivo;

c)    i soci devono approvare il fondo di capitale dai contributi dei soci mediante delibera assembleare o decisione del socio unico;

d)    al versamento del contributo del socio nel fondo di capitale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui conferimenti nel capitale sociale (quindi il § 59 del CdC e il § 113 del CdC);

e)    appena il socio ha versato nel fondo di capitale della s.r.o. quanto si era obbligato a versare, quanto ha versato si considera immediatamente fondo di capitale.

I successivi commi 2, 3 e 4 del § 217a CdC disciplinano invece l’utilizzo dei fondi di capitale dai contributi dei soci; parafrasando tali norme e tenendo conto del richiamo operato dall’ultimo capoverso del § 123 comma 2 del CdC, riportiamo i seguenti punti salienti della nuova regolamentazione in materia:

a)    il fondo di capitale dai contributi dei soci, che è stato versato, può essere ripartito tra i soci o utilizzato per l’aumento del capitale sociale della società in base a delibera dell’assemblea o a decisione del socio unico, a condizione che ciò sia previsto dal contratto sociale o dall’atto costitutivo;

b)    se si vuole utilizzare il fondo di capitale dai contributi dei soci per la spartizione tra i soci, allora almeno 60 giorni prima deve essere pubblicata la comunicazione sull’ammontare di quanto verrà spartito; la pubblicazione in esame dovrà avvenire nella Gazzetta commerciale della Repubblica slovacca (“Obchodný vestník slovenskej republiky”);

c)    il fondo di capitale dai contributi dei soci non si può utilizzare per la spartizione tra i soci se la società è in crisi o se entrerebbe in crisi in conseguenza della spartizione del fondo di capitale dai contributi dei soci (per la crisi dell’impresa, si vedano i §§ da 67a a 67i del CdC);

d)    per effetto dell’esplicito richiamo al § 179 comma 4 del CdC, il fondo di capitale dai contributi dei soci non può essere ripartito tra i soci se in tal modo, considerando tutte le circostanze, causerebbe l’insolvenza della società e se il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio approvato è o sarebbe in conseguenza della spartizione ai soci del fondo di capitale dai contributi dei soci inferiore rispetto al valore della somma tra il capitale sociale ed il fondo di riserva, eventualmente ad altri fondi costituiti dalla società che non si possono utilizzare per prestazioni ai soci, ridotto del valore del capitale sociale non versato, se tale valore non è ancora incluso negli attivi indicati nello stato patrimoniale ai sensi di una legge speciale;

e)    qualora il fondo di capitale dai contributi dei soci venisse spartito tra i soci in contrasto con le regole previste dal CdC (e qui sopra riportate), si applicano i commi 2 e 3 del § 67f del CdC, quindi – in estrema sintesi - il socio sarebbe obbligato a restituire quanto ha a tal titolo ricevuto dalla s.r.o., salvo che dimostri di aver ricevuto la prestazione in buona fede, e coloro che al tempo della spartizione del fondo di capitale dai contributi dei soci erano gli amministratori della s.r.o. rispondono solidalmente ed indivisibilmente per la sua restituzione nei confronti della società e dei suoi creditori.

È altresì importante menzionare la disposizione transitoria di cui al § 768q comma 2, in base alla quale “Le disposizioni del § 123 comma 2 e del § 217a si applicano solo ai contributi nel fondo di capitale erogati dopo il 1/1/2018”. Si pensi infatti al caso di spartizione del fondo di capitale tra i soci approvata con delibera o decisione successiva al 1/1/2018 in assenza di qualsiasi previsione al riguardo nel contratto sociale o nell’atto costitutivo:
a)    qualora si trattasse di contributo in fondo di capitale erogato alla s.r.o. prima del 1/1/2018, non sorgerebbe alcun problema, atteso che il socio non sarà tenuto a restituire alla società quanto ha a tal titolo ricevuto e l’amministratore non sarà per quell’importo responsabile nei confronti della società e dei creditori della società;
b)    qualora invece si trattasse di contributo in fondo di capitale erogato alla s.r.o. dopo il 1/1/2018, il socio sarà tenuto a restituire alla società quanto ha a tal titolo ricevuto e l’amministratore sarà per quell’importo responsabile nei confronti della società e dei creditori della società.

In definitiva, la nuova disciplina del CdC vigente dal 1/1/2018, in relazione alla formazione e all’utilizzo dei fondi di capitale dai contributi dei soci – altri fondi di capitale di cui al conto 413, rinvia in larga parte all’autonomia privata, cioè alle regole stabilite dai soci nel contratto sociale o dal socio unico nell’atto costitutivo.

Per questo motivo ribadiamo quanto vivamente sia consigliabile – talvolta necessario - modificare il contratto sociale o l’atto costitutivo della s.r.o., adeguandoli a queste nuove regole del CdC.

Su questo punto ci preme segnalare che il nostro studio legale ha di recente pubblicato la prima e la seconda parte del CdC interamente tradotto in italiano, nel quale potete trovare anche la regolamentazione della materia quivi trattata, nonché il testo integrale delle norme quivi richiamate; non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni qualora voleste riceverne una copia.


JUDr. Pavol Biksadský, LL.M., advokát
Avv. Andrea Cianti, usadený euroadvokát
 



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