La riforma del Codice di commercio slovacco sulla liquidazione di società commerciali

  • July 13, 2020

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Articolo redatto in data 13/7/2020 da JUDr. Pavol Biksadský, LLM, advokát e Dott. Andrea Cianti, advokát, dello Studio legale Biksadský & Partners

Riteniamo che sia di grandissima importanza e rilievo per tutti coloro che intendano estinguere una determinata società commerciale slovacca (prenderemo in particolare a modello la s.r.o., quale equivalente della società a responsabilità limitata) e cancellarla dal registro delle imprese, alla luce della riforma del Codice di commercio slovacco (di seguito solo “Codice”) che entrerà in vigore il primo ottobre 2020. Tale riforma toccherà vari aspetti del diritto societario slovacco, ma il piano sul quale verranno apportate le più radicali ed incidenti modifiche sarà sulle regole applicabili alle liquidazioni di società commerciali iniziate dopo la data del primo ottobre 2020.

Per comprendere l’importanza e l’incisività della riforma in oggetto sul piano della liquidazione di una società commerciale, nel presente articolo riporteremo la disciplina applicabile alla liquidazione di una s.r.o. slovacca vigente fino al 30/9/2020, per poi confrontarla con quella che entrerà in vigore dal 1/10/2020, accennando su un recentissimo Decreto ministeriale attuativo emanato dal Ministero della giustizia della Repubblica slovacca e concludendo con un cenno alla disciplina dei profili intertemporali di applicazione della nuova normativa. Avvertiamo che l’esposizione che segue sarà quanto più possibile succinta e sintetica, sarà senza pretesa di esaustività e – soprattutto – si limiterà al caso della liquidazione ordinaria deliberata dal socio o dai soci che contestualmente designerebbero anche il liquidatore. Non ci si occuperà invece dei casi in cui la liquidazione sarà imposta dal giudice ed il liquidatore sarà nominato dal giudice, né non ci occuperemo della c.d. “liquidazione integrativa”.

Sia sulla normativa vigente fino al 30/9/2020, sia su quella successiva a tale data, possiamo individuare un’ossatura comune al procedimento di liquidazione di una s.r.o., che si articola in quattro fasi: (1) fase di entrata in liquidazione, (2) fase di svolgimento della liquidazione, (3) fase di chiusura della liquidazione e (4) fase di cancellazione dal registro delle imprese.

1.    La liquidazione fino al 30/9/2020

Riportiamo di seguito i passaggi principali della procedura di liquidazione di una s.r.o. in base alla normativa attualmente vigente, segnando in grassetto le precisazioni che saranno soggette a modifica dal 1/10/2020. Per i dettagli rinviamo alla lettura del Codice di Commercio (Prima e Seconda Parte) che avevamo a suo tempo pubblicato e distribuito.

1.1.    La fase di entrata in liquidazione

L’assemblea della società o il socio unico deliberano lo scioglimento della società con liquidazione, designano il liquidatore, stabiliscono il giorno di entrata della società in liquidazione, il giorno di inizio della funzione del liquidatore e la modalità con la quale il liquidatore agisce in nome della società. Non è previsto alcun limite sull’identità del liquidatore, di talché chiunque può svolgere tale funzione.

La società presenta al competente Tribunale che tiene il registro delle imprese l’istanza di iscrizione dell’entrata in liquidazione, la data di entrata in liquidazione, i dati identificativi del liquidatore, la data di inizio della funzione del liquidatore e la modalità di agire del liquidatore in nome della società; all’istanza allega il verbale di assemblea o la decisione del socio unico con cui siffatte modifiche sono state deliberate. Non è previsto alcun versamento di somme di denaro, salvo il bollo ordinario per l’iscrizione dei dati nel registro delle imprese (33,00 euro o 66,00 euro a seconda se l’istanza sia presentata telematicamente o in forma cartacea).

1.2.    La fase di svolgimento della liquidazione

Il liquidatore nominato compie gli atti diretti alla liquidazione della società, di cui la legge ne precisa tre.

Il primo è la redazione del bilancio al giorno dell’entrata in liquidazione della società.

Il secondo è la pubblicazione dell’entrata in liquidazione della società per un periodo non inferiore a tre mesi, di modo che i creditori – ignoti - possano esercitare i loro crediti nei confronti della società.

Il terzo è la comunicazione ai creditori – noti - sull’entrata in liquidazione della società.

Lo scopo di questa fase è principalmente quello di soddisfare i creditori della società e riscuotere i crediti verso i debitori della società, nonché sciogliere i rapporti giuridici pendenti (si pensi al caso di un contratto di locazione o anche alla registrazione come pagatore dell’IVA). Qualora la società fosse proprietaria di patrimonio mobiliare o immobiliare, dovrà monetizzarlo o trasferirlo prima di chiudere la liquidazione.

Non è normativamente previsto che il liquidatore sia obbligato a tenere un’evidenza dei crediti insinuati dai creditori, né che rediga un inventario del patrimonio della società.

1.3.    La fase di chiusura della liquidazione

Quando il liquidatore avrà concluso la liquidazione della società, redigerà il bilancio al giorno della chiusura della liquidazione e la relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione. Non è previsto un termine entro il quale la liquidazione dovrebbe essere svolta e completata.

I due suindicati documenti (bilancio al giorno della chiusura della liquidazione e relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione) dovranno essere approvati con delibera dell’assemblea della società o con decisione del socio unico. Nel medesimo verbale o decisione del socio unico dovrà essere approvata anche la proposta sulla distribuzione del residuo di liquidazione. La normativa attuale non prevede l’obbligo del liquidatore di pubblicare in Gazzetta commerciale il bilancio al giorno della chiusura della liquidazione, la relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione e la proposta di distribuzione del residuo di liquidazione.

La normativa attuale disciplina la fattispecie in cui i soci non collaborino nell’approvazione dei tre succitati atti. In tale caso è previsto che il liquidatore reiteri l’invito al socio unico o ai soci di approvarli. Se nonostante detto reiterato invito del liquidatore l’assemblea o il socio unico della società non si esprimesse, allora il bilancio, la relazione finale e la proposta di distribuzione del residuo di liquidazione si considerano approvati con il decorso di un mese dal giorno della notifica del reiterato invito del liquidatore ai soci, oppure dal giorno della seduta del competente organo della società che avrebbe dovuto decidere sulle proposte del liquidatore.

Una volta che il socio unico o l’assemblea avrà approvato con apposito verbale il bilancio al giorno della chiusura della liquidazione, la relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione e la proposta di distribuzione del residuo di liquidazione, la società dovrà chiedere al competente amministratore dei tributi (che sono l’Ufficio imposte, l’Ufficio doganale ed il Comune, oltre al c.d. “Magistero” per le città di Bratislava e Košice) il consenso alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

La normativa attuale non prevede l’obbligo del liquidatore di pubblicare in Gazzetta commerciale la comunicazione sull’avvenuta approvazione dei succitati atti: bilancio al giorno della chiusura della liquidazione, relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione e proposta di distribuzione del residuo di liquidazione.

1.4.    La fase di cancellazione dal registro delle imprese

Se tutti gli enti della competente amministrazione tributaria rilasceranno il consenso richiesto, la società dovrà presentare al competente Tribunale l’istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese. La legge prevede che il liquidatore presenti tale istanza entro il termine di 90 giorni dall’approvazione del bilancio al giorno della chiusura della liquidazione, della relazione finale del liquidatore sullo svolgimento della liquidazione e della proposta di distribuzione del residuo di liquidazione. Tuttavia, capita spesso che i consensi del competente amministratore delle imposte vengano rilasciati ben oltre detto termine, di talché ne diventa impossibile l’osservanza.

Infine, il competente Tribunale disporrà la cancellazione della società dal registro delle imprese, di talché la procedura sarà ultimata, salvo che in un futuro avvengano fatti che comportino la necessità di procedere alla c.d. “liquidazione integrativa”.

2.    Le modifiche apportate alla liquidazione dal 1/10/2020

Dal 1/10/2020 verranno modificate molte regole inerenti a ciascuna delle quattro fasi individuate nella procedura di liquidazione. Tuttavia, per ragioni di sinteticità ed essenzialità, ci limitiamo a riportare quelle di prevedibile maggior impatto ed interesse.

2.1.    La fase di entrata in liquidazione

Prima ancora dell’entrata in liquidazione, nel periodo compreso tra lo scioglimento della società e la sua entrata in liquidazione, una parte del patrimonio della società sarà soggetta a limitazioni sulla sua disposizione e ne dovrà essere redatta perizia.

Il liquidatore dovrà essere nominato dal socio unico o dall’assemblea della società entro il termine di 60 giorni dalla data di scioglimento della società.

Il liquidatore non potrà più essere chiunque, ma dovrà essere o un curatore fallimentare iscritto nell’apposito Albo, oppure una persona iscritta nel “registro delle persone fisiche”, a condizione che essa acconsenta alla designazione a liquidatore e non versi in una condizione ostativa alla nomina di amministratore (per esempio, non ha precedenti penali su alcuni reati economici, ecc.).

Prima dell’iscrizione del liquidatore nel registro delle imprese, la società sarà obbligata a depositare un acconto sulla liquidazione in un deposito notarile. Detto acconto sulla liquidazione non sarà soggetto ad esecuzione, né ad analoga procedura esecutiva e, salvo casi specifici, lo si potrà utilizzare solo per il pagamento del compenso spettante al liquidatore e delle spese sostenute dal liquidatore. Le regole sulla quantificazione dell’acconto sulla liquidazione, dei compensi spettanti al liquidatore e del rimborso spese sono stabilite da un decreto attuativo del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca, del quale accenneremo brevemente al punto 3 del presente articolo. Resterà tuttavia fatta salva la possibilità di concordare con apposito contratto il compenso ed il rimborso spese spettanti al liquidatore. Verrà altresì previsto che il compenso ed il rimborso delle spese del liquidatore, che dovranno essere pagati attingendo dall’acconto sulla liquidazione, sarà esigibile non prima dell’approvazione della relazione finale sullo svolgimento della liquidazione, del bilancio finale di liquidazione e della proposta di distribuzione del residuo di liquidazione.

Con l’entrata della società in liquidazione si estingueranno gli atti giuridici unilaterali della società, in particolare i suoi ordini, incarichi, procure e deleghe, eccetto le procure conferite per la rappresentanza della società in procedimenti giurisdizionali.

2.2.    La fase di svolgimento della liquidazione

Verrà esplicitato che nell’esercizio della competenza del liquidatore di compiere gli atti diretti alla liquidazione della società, egli in particolare provvederà a adempiere le obbligazioni della società, a far valere i crediti e ricevere le prestazioni, ad agire per la società innanzi ai giudici e ad altri organi, a concludere transazioni ed accordi sulla modifica e sull’estinzione di diritti ed obbligazioni. Potrà concludere nuovi contratti solo in relazione alla cessazione degli attuali rapporti giuridici.

Il liquidatore dovrà redigere il bilancio straordinario secondo lo stato al giorno precedente al giorno dell’entrata in liquidazione della società.

Rimarrà l’obbligo del liquidatore di comunicare l’entrata in liquidazione della società a tutti i creditori noti e di pubblicare in Gazzetta commerciale la comunicazione di entrata in liquidazione della società. Sarà però introdotta una disciplina nuova ed articolata sull’insinuazione dei crediti e, soprattutto, sull’obbligo del liquidatore di redigere un “elenco dei crediti” nel quale iscriverà progressivamente i crediti insinuati; dopo 45 giorni dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta commerciale, il liquidatore ultimerà l’elenco dei creditori ed entro i 30 giorni successivi lo depositerà nella raccolta documenti tenuta dal competente Tribunale che tiene il registro delle imprese in cui è iscritta la società in liquidazione.

Un’importante novità riguarderà l’obbligo del liquidatore di redigere l’inventario del patrimonio della società e di depositarlo, entro il medesimo termine previsto per il deposito dell’elenco dei crediti insinuati, nella raccolta documenti tenuta dal competente Tribunale. I requisiti dell’inventario del patrimonio sono stabiliti da un decreto attuativo del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca, del quale accenneremo brevemente al punto 3 del presente articolo.

Verrà esplicitamente previsto che se il liquidatore scoprisse che la società è “sovraindebitata”, sarebbe obbligato a presentare senza indugio al giudice competente la domanda di dichiarazione di fallimento, a meno che la procedura fallimentare o il fallimento nei confronti della società siano già stati chiusi per insufficienza patrimoniale.

Verranno infine previste regole specifiche sulla soddisfazione dei creditori, di cui segnaliamo il divieto esplicito di pagare ai soci acconti sul residuo di liquidazione; segnaliamo altresì che i c.d. “soggetti collegati” potranno essere soddisfatti solo dopo che saranno stati soddisfatti gli altri creditori, di talché la regola della postergazione dei crediti verrà recepita normativamente anche per quanto concerne la procedura di liquidazione e non solo quella fallimentare.

2.3.    La fase di chiusura della liquidazione

La prima importante novità introdotta con la riforma sarà la fissazione del termine di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione dell’entrata in liquidazione della società, prima del quale il liquidatore non può chiudere la liquidazione della società. Solo dopo tale termine il liquidatore potrà redigere il bilancio e la relazione finale sullo svolgimento della liquidazione, nonché presentare una proposta di distribuzione del residuo di liquidazione tra coloro che ne hanno diritto. Dopodiché, il liquidatore dovrà senza indugio pubblicare in Gazzetta commerciale la comunicazione sui succitati tre atti.

Sulla scorta del presupposto per cui dal 1/10/2020 sarà abrogato l’obbligo di chiedere all’amministratore dei tributi il rilascio del consenso alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sul liquidatore sarà spostata la responsabilità – anche penale - di verificare se la società abbia dei debiti fiscali. In attuazione di questa nuova regola sarà previsto che il suindicato termine dilatorio di sei mesi sia prorogato di ulteriori sei mesi qualora il liquidatore scopra che al giorno della redazione del bilancio e della relazione finale sullo svolgimento della liquidazione la società abbia un debito fiscale, oppure se presso di essa si svolga un accertamento fiscale.

Verrà altresì esplicitamente previsto che con il vano decorso del termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della comunicazione sulla chiusura della liquidazione senza che l’assemblea o il socio unico abbia provveduto a siffatte approvazioni, allora il bilancio, la relazione finale sullo svolgimento della liquidazione e la proposta di distribuzione del residuo di liquidazione si considereranno approvati.

Dopo l’approvazione del bilancio, della relazione finale sullo svolgimento della liquidazione e della proposta di distribuzione del residuo di liquidazione, il liquidatore dovrà pubblicare in Gazzetta commerciale una comunicazione su tali avvenute approvazioni.

2.4.    La fase di cancellazione dal registro delle imprese

Sul passaggio finale della presentazione dell’istanza di cancellazione al competente Tribunale che tiene il registro delle imprese, il grande cambiamento sarà che a tale istanza non si allegheranno i consensi delle competenti autorità addette all’amministrazione tributaria. Se però la società avesse un arretrato fiscale o se su di essa pendesse un accertamento fiscale, il liquidatore sarà obbligato a definire tali pendenze e successivamente dovrà presentare una sua dichiarazione scritta sull’insussistenza di alcuno di detti fatti; tale dichiarazione sarà allegata all’istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Infine, dopo il decorso di 30 giorni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, il notaio presso il quale era stato depositato l’acconto sulla liquidazione rilascerà tale acconto in favore del liquidatore che risultava come ultimo liquidatore della società cancellata iscritto nel registro delle imprese.

3.    Il decreto attuativo del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca recante nuove regole sulla liquidazione

Come sopra accennato, la versione del Codice vigente dal 1/10/2020 rinvia a un Decreto attuativo del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca la definizione di regole sull’acconto sulla liquidazione, sui dettagli della fissazione dei compensi e delle spese spettanti per lo svolgimento della funzione di liquidatore, nonché sui requisiti dell’inventario del patrimonio.

Tale decreto è stato emanato il 6/7/2020, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale al numero 193/2020 e lo si può reperire al link https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/193/20201001.html .

L’informazione che riteniamo essere più importante è che l’importo dell’acconto sulla liquidazione è fissato a 1.500,00 euro. Per le liquidazioni pendenti iniziate prima del 1/10/2020, suggeriamo di consultare il § 15 del Decreto in parola.

4.    Disposizioni transitorie

Concludiamo segnalando che tra le disposizioni transitorie inserite in chiusura del Codice, figura anche la disciplina intertemporale delle nuove regole sulla liquidazione. Viene infatti ivi previsto che alle liquidazioni nelle quali il liquidatore sia stato iscritto nel registro delle imprese prima del 30 settembre 2020 si applica la normativa vigente fino al 30 settembre 2020, salvo una deroga. La deroga consiste nell’obbligo del liquidatore di redigere e depositare entro il 31 dicembre 2020 nella raccolta documenti l’inventario del patrimonio redatto secondo la normativa vigente dal 1/10/2020. Qualora il liquidatore non adempisse tempestivamente tale obbligo, la conseguenza sarà che si presumerà l’insolvenza della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, spiegato e argomentato, consigliamo di iniziare la liquidazione a coloro che volessero estinguere una società, ove attendendo oltre il 30/9/2020 la procedura sarebbe decisamente più complessa e costosa.

Articolo redatto in data 13/7/2020

 

JUDr. Pavol Biksadský, LLM, Certified Information Privacy Professional, advokát

Dott. Andrea Cianti, advokát

 

 

 

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