Expat, per i benefici fiscali sono tassativi i due anni all’estero

  • February 29, 2024

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Una contribuente ha visto respinta la sua richiesta di rimborso dell'Irpef, nonostante avesse trascorso un periodo di studio e lavoro all'estero, per non aver rispettato il requisito della permanenza di almeno due anni all'estero, come richiesto dalla legge n. 238/2010 e dal decreto ministeriale del 3 giugno 2011. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando che per beneficiare degli incentivi fiscali è necessario soddisfare sia il requisito della residenza all'estero per almeno ventiquattro mesi, che il conseguimento di un titolo accademico. La normativa disciplina due casi distinti: chi ha maturato un'esperienza lavorativa significativa deve risiedere all'estero per almeno ventiquattro mesi, mentre chi ha conseguito un titolo di laurea all'estero deve soddisfare il requisito della residenza temporale di due anni. La Corte ha chiarito che il requisito temporale deve essere cumulativo e non può identificarsi solo con la durata accademica. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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