I cittadini italiani che sono emigrati all’estero per motivi di lavoro ora possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” e che consente di ottenere una riduzione delle imposte. Nell’acquisto dell’immobile da parte di un privato, l’imposta cala dal 9% al 2% e l’IVA cala dal 10% al 4% se l’immobile viene comprato da un’impresa. Per poter applicare il bonus “Prima casa” il D.L. n. 69/23 ha modificato le condizioni richieste per i cittadini espatriati all’estero per motivi di lavoro. A seguire quanto riporta:
“ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso […], devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento […]”
Per poter richiedere l’imposta di registro agevolata è quindi richiesto che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi lavorativi e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per un periodo di almeno 5 anni. I cinque anni non deve essere per forza continuativi. Per poter accedere al bonus è necessario che l’immobile acquistato sia situato nel comune di nascita o in quello in cui c’era l’ultima residenza o era situata la propria attività prima del trasferimento. Facciamo notare che la normativa è rivolta anche ai cittadini stranieri (privi di cittadinanza italiana). Il bonus si può richiedere anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.
“ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso […], devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento […]”
Per poter richiedere l’imposta di registro agevolata è quindi richiesto che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi lavorativi e che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per un periodo di almeno 5 anni. I cinque anni non deve essere per forza continuativi. Per poter accedere al bonus è necessario che l’immobile acquistato sia situato nel comune di nascita o in quello in cui c’era l’ultima residenza o era situata la propria attività prima del trasferimento. Facciamo notare che la normativa è rivolta anche ai cittadini stranieri (privi di cittadinanza italiana). Il bonus si può richiedere anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.