Prima casa in Italia: quali sono le agevolazioni fiscali confermate anche per i cittadini iscritti all’AIRE

  • January 13, 2026

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I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa in Italia, anche in assenza del trasferimento della residenza nel territorio nazionale. Lo chiarisce il quadro normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate e riepilogato da recenti analisi specialistiche, che confermano una disciplina specifica e più flessibile rispetto a quella applicabile ai residenti in Italia. L’agevolazione prima casa consente una significativa riduzione dell’imposizione indiretta sull’acquisto dell’immobile. In caso di compravendita tra privati, l’imposta di registro è applicata con aliquota ridotta al 2% anziché al 9%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Se l’acquisto avviene da un’impresa costruttrice soggetta a IVA, l’aliquota agevolata scende al 4% rispetto al 10% ordinario. Tali benefici sono riconosciuti anche ai soggetti AIRE, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge. La principale differenza rispetto ai residenti in Italia riguarda l’obbligo di trasferimento della residenza. Per i cittadini iscritti all’AIRE non è richiesto stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Questa deroga rappresenta un elemento di particolare rilevanza per gli italiani all’estero, che possono acquistare un’abitazione in Italia mantenendo la residenza fiscale e anagrafica all’estero. Restano tuttavia fermi gli altri requisiti soggettivi e oggettivi. L’immobile deve rientrare nelle categorie catastali non di lusso e l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, di altri immobili acquistati in precedenza con le agevolazioni prima casa sul territorio nazionale. Inoltre, al momento del rogito notarile, l’interessato deve rendere una specifica dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la volontà di avvalersi del regime agevolato. Secondo i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, la possibilità di accedere al beneficio è riconosciuta anche a cittadini che abbiano trasferito la residenza all’estero dopo un periodo di lavoro o di residenza in Italia, senza che sia richiesto un collegamento territoriale tra il Comune dell’immobile e l’ultima residenza italiana. Questo orientamento amplia in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari.
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